La mancata omologazione del sistema preclude la possibilità di utilizzarlo ai fini dell’autonomo accertamento delle violazioni al C.d.S., non potendo trovare applicazione l’art. 201, comma 1-bis, lett. g-bis). Esclusa quindi in tal caso l’inidoneità del sistema (nella specie “Targa System 4.0“) a fondare in via autonoma l’accertamento e contestazione della violazione, tuttavia, è parimenti vero che il sistema medesimo ben può essere utilizzato come ausilio per l’operatore di polizia stradale e quindi come punto di partenza per le operazioni di accertamento e successiva contestazione della violazione, in quanto tali operazioni potranno prendere le mosse dai dati ricavati dal sistema, ma dovranno poi ricevere un ulteriore sviluppo finalizzato al completamento dell’accertamento e contestazione dalla violazione e quindi, nel caso in esame, attraverso l’ulteriore controllo diretto sulla carta di circolazione del veicolo del rispetto dell’obbligo di revisione periodica.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 10.5.2023, n. 12681
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