È inammissibile la censura in cassazione di violazione dell’art. 2607 c.c., in relazione all’art. 2051 c.c., formulata sul rilievo che la p.a. convenuta, per esonerarsi da responsabilità, avrebbe dovuto fornire la prova del caso fortuito qualora il giudice di merito, nell’escludere l’applicabilità alla vicenda sottoposta al suo esame della fattispecie della responsabilità per cose in custodia si sia arrestata “in limine“, escludendo che il danneggiato avesse provato – come era suo onere fare – l’evento dannoso e la sua riconducibilità alla cosa in custodia.
NDR: in argomento Cass. 6 aprile 2006 n. 8106, 25 luglio 2008 n. 20427, 22 dicembre 2017 n. 30775 e 30 ottobre 2018 n. 27724.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 9.5.2023, n. 12465

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