Opposizione ad ordinanza-ingiunzione, potere del giudice di sindacare gli atti amministrativi

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l’irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il giudice ordinario, al quale spetta la giurisdizione, essendo in contestazione il diritto del cittadino a non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti a fondamento della pretesa sanzionatoria (nella specie l’atto amministrativo che istituisce, nel luogo della contestata infrazione, limiti alla circolazione degli autoveicoli, ai sensi dell’art. 7 C.d.S., costituisce atto presupposto della violazione del divieto che integra la fattispecie normativa in forza della quale la condotta del privato è sanzionata. Ne discende che il Tribunale non poteva sottrarsi al sindacato, in via incidentale, sulla legittimità dell’atto amministrativo presupposto richiesto dall’opponente).

NDR: in tal senso Cass. n. 22793 del 2014, Cass. S.U. n. 116 del 2007 e Cass. 6627 del 2003.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 10.5.2023, n. 12572

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