Giova ricordare, con riferimento alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada), che la classificazione recata dall’art. 54, in particolare per quanto riguarda la categoria di autoveicoli individuata alla lett. c), gli “autoveicoli per trasporto promiscuo“, risulta superata a seguito del recepimento della direttiva n. 98/14/CE (relativa all’omologazione comunitaria dei veicoli a motore), avendo previsto il suddetto Ministero, a partire dal 1 ottobre 1998, nuovi criteri di omologazione comunitaria dei veicoli a motore che ne contemplano, per quanto d’interesse, la classificazione in due sole categorie di veicoli, quelli individuati dalla lettera “M“, cioè i veicoli destinati al trasporto di persone e quelli destinati al trasporto di merci, individuati invece con la lettera “N“. Per quanto riguarda la tipologia dei veicoli adibiti al trasporto di persone e merci, a seguito della novellata disciplina, nella classe autovetture “M1” possono essere immatricolati solo i veicoli adibiti al trasporto delle persone mentre quelli adibiti al trasporto di persone e merci devono esse ricompresi nella classe di omologazione “N1“. Nella carta di circolazione è indicata la categoria, la classe di omologazione ed anche la tipologia di carrozzeria e le tasse automobilistiche vanno commisurate alle caratteristiche del veicolo ed alla sua destinazione così come risultanti dal documento di circolazione, come recita il D.P.R. n. 39 del 1953, art. 2 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche).
Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza del 26.4.2023, n. 11010
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