In tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 25%) non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell’integrità psico-fisica dell’individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico (fattispecie in tema di sinistro stradale).
NDR: in tal senso, ex multis, Cass. 17931/2019.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 2.5.2023, n. 11348
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno