La disposizione contenuta nell’art. 201 C.d.S., comma 3, prevede, in via generale e principale, che alla notificazione del verbale con il quale è stata accertata la violazione debba avvenire con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Poi aggiunge che, comunque, tale notificazione si intende validamente eseguita quando sia fatta alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione. Detta norma deve essere interpretata nel senso che la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l’ipotesi dell’irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale; da ciò consegue che, anche nell’ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia ordinaria, a mezzo dell’ufficiale giudiziario, che postale), per essere valida, richiede necessariamente l’espletamento delle formalità previste dall’art. 140 c.p.c. per il caso, appunto, d’irreperibilità del destinatario.
NDR: in argomento Cass. 5907/2002 e 18049/2011.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 7.3.2023, n. 6725
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno