Ex art. 144, comma 3, D.Lgs. n. 209 del 2005 (c.d. “Codice delle Assicurazioni“) sussiste litisconsorzio necessario tra l’impresa di assicurazione e il responsabile del danno. Ciò posto, in cause inscindibili, l’art. 331 c.p.c., impone al giudice del gravame di disporre l’integrazione del contraddittorio allorché la sentenza pronunciata tra più parti non è stata impugnata nei confronti di tutte, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta (e, se necessario, l’udienza di comparizione). Orbene, l’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al precedente grado del giudizio, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel precedente grado del giudizio (art. 331 c.p.c.). Così, posto che sono inscindibili anche le cause in cui il litisconsorzio necessario è processuale, cioè quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, la mancata impugnazione della sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile nei confronti non di tutte le parti, ma solo nei confronti di una (o più), non determina l’inammissibilità del gravame, bensì l’ordine del Giudice d’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa.
NDR: in argomento Cass. 26/01/2010 n. 1535, 15/04/2010 n. 9046, 19/04/2016 n. 7732 e n. 21418/2021.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 6.3.2023, n. 6609
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