Posto che il risarcimento del danno patito iure proprio dai prossimi congiunti della vittima trasportata di un incidente stradale deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ascrivibile al comportamento colposo della deceduta, occorre rammentare che, al fine di affermare il concorso di colpa del trasportato nell’entità delle lesioni subite a seguito di un sinistro stradale, il mero esame del referto di pronto soccorso non è funzionalmente e scientificamente diretto alla verifica della compatibilità delle lesioni mortali con l’utilizzo o meno delle cinture di sicurezza, e dunque può costituire un indizio, non univoco, da consolidare attraverso l’indicazione di ulteriori elementi di prova (che, nel caso in oggetto, risultano insussistenti, attesa la genericità delle contestazioni sul punto delle compagnie assicurative).
NDR: in tal senso Cass. 4954/2007.
Tribunale di Lecce, sentenza del 30.5.2023, n. 1612
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