U.C.I., domiciliazione ex lege, assicurato straniero, cumulo tra azione diretta ed ex art. 2054 c.c.

La domiciliazione ex lege presso l’U.C.I. del responsabile civile del danno, essendo ipotesi eccezionale, si applica tuttavia alla sola ipotesi dell’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’U.C.I. e non anche al rapporto tra danneggiato e danneggiante, che è diverso ed indipendente dal rapporto assicurativo.

Nell’ambito dell’azione diretta, proposta ai sensi dell’art. 126 cod. ass. nei confronti dell’U.C.I., all’assicurato straniero, nella qualità di litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 144 cod. ass., la notificazione dell’atto di citazione va effettuata presso il suo domiciliatario ex lege, e cioè presso l’U.C.I. ai soli fini della regolare instaurazione del contraddittorio; qualora, invece, si proponga azione di responsabilità aquiliana ex art. 2054 c.c. nei confronti dello straniero, proprietario del veicolo danneggiante, la notificazione non potrà essere effettuata che nelle forme normali di legge (ovvero ai sensi dell’art. 142 c.p.c.), non essendo più operante il domicilio ex lege di cui all’art. 126 cod. ass. Qualora le due azioni fossero, invece, proposte cumulativamente, ovvero se viene proposta nel medesimo giudizio l’azione di responsabilità aquiliana contro il proprietario responsabile e quella diretta contro l’U.C.I., allorché con lo stesso atto introduttivo del giudizio sia stata proposta sia l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore che l’azione ex art. 2054 c.c. nei confronti del proprietario del veicolo, danneggiante responsabile, nei confronti di quest’ultimo si versa nell’ipotesi di cui all’art. 104 c.p.c. e cioè di pluralità di domande proposte nei confronti della stessa persona (ovvero la domanda ai fini dell’integrazione del contraddittorio nei limiti del litisconsorzio necessario di cui all’art. 126 cod. ass. e la domanda di risarcimento del danno ex art. 2054 c.c.). In questo caso, dalla stretta applicazione dei principi di cui si è detto supra, consegue che se la notificazione dell’atto introduttivo, relativo ad entrambe le azioni, è effettuata solo presso il domiciliatario ex lege e non anche nelle forme ordinarie di cui all’art. 142 c.p.c. si ha inesistenza della notificazione relativamente alla domanda di responsabilità aquiliana, tenuto conto che è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale la notificazione di un atto effettuata al domiciliatario nominato tale per la notifica di altri atti è inesistente, in quanto eseguita in un luogo e ad una persona non avente più alcun riferimento con il destinatario.

Tribunale di Milano, sentenza del 1.6.2023, n. 4605

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