Va confermato che la mancata comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento al soggetto interessato rappresenta una mera irregolarità, insuscettibile di determinare l’illegittimità dell’atto, alla quale peraltro è possibile supplire considerando responsabile del procedimento il funzionario preposto all’unità organizzativa competente.
NDR: in tal senso, in tema di mancata indicazione del responsabile del procedimento con riferimento particolare al verbale di accertamento delle infrazioni al codice della strada, Cass., n. 9263 del 25 giugno 2002.
Tribunale di Roma, sentenza del 29.5.2023, n. 8435
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