Qualora si contesti (in appello) l’omesso riconoscimento della liquidazione dei danni materiali subiti dal veicolo incidentato e non siano state prodotte foto, preventivi di riparazione o altri documenti idonei a provare non tanto l’an della pretesa risarcitoria, bensì il quantum del danno riportato dal mezzo, non è sufficiente ai fini della liquidazione equitativa del danno l’unica indicazione sulla tipologia di danni riportati derivante dalla relazione redatta dalla Polizia Municipale di Roma Capitale a seguito dell’incidente.
Corte di Appello di Roma, sentenza del 29.5.2023, n. 3864
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