Va rigettato l’appello avverso il mancato riconoscimento dei danni da fermo tecnico qualora parte attrice in primo grado non abbia allegato alcunché a dimostrazione del pregiudizio sofferto, che matura in relazione al periodo di inutilizzabilità del mezzo (trattasi infatti di una perdita che il soggetto coinvolto in un sinistro stradale subisce a causa della materiale impossibilità di utilizzare il proprio veicolo per tutto il tempo necessario a ripararlo oppure per sostituirlo con altro mezzo e sul punto non è stata offerta dall’interessata alcuna allegazione in fatto in ordine ai tempi impiegati per la riparazione dell’autovettura).
Tribunale di Bari, sentenza del 18.5.2023, n. 1942
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