L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione, ha l’obbligo di vigilare affinché dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada, nonché – ove, invece, esse si verifichino – quello di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere, sicché è in colpa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2043 c.c., qualora, pur potendosi avvedere con l’ordinaria diligenza della situazione di pericolo, non l’abbia innanzitutto segnalata ai proprietari del fondo, né abbia adottato altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione. Tale massima, ancorché riferita al caso di un pedone, caduto a seguito dell’improvviso ed imprevedibile cedimento di una grata metallica ubicata su una strada privata, aperta al pubblico transito, esprime un principio perfettamente applicabile alla presente vicenda: l’insidia proveniente dai fondi limitrofi (lo sversamento di fango e seguito di pioggia) imponeva alla P.A. di attivarsi al fine di evitare che non sorgessero pericoli per gli utenti della strada.
NDR: per la massima sopra richiamata si veda Cass. 9.3.2020, n. 6651 e 14.3.2018, n. 6141.
Corte di Appello di Bari, sentenza del 18.5.2023, n. 798
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