Va ribadito che l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta “equità giudiziale correttiva od integrativa“, sicché esso, da un lato, “è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare“, mentre, dall’altro, “non ricomprende l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno” (fattispecie in tema di domanda per il ristoro dei danni subiti quale terzo trasportato su vettura coinvolta in sinistro stradale).
NDR: in tal senso Cass. 22 febbraio 2018 n. 4310, 30 luglio 2020 n. 16344 e 17 novembre 2020 n. 26051.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 1.3.2023, n. 6109
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno