Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché questi sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato. Ciò comporta, con specifico riferimento alle violazioni al Codice della Strada, che il proprietario del veicolo beneficia dell’efficacia di giudicato derivante dall’accoglimento dell’opposizione al verbale di contravvenzione proposta dal conducente, qualora detto accoglimento si fondi sull’oggettiva insussistenza dell’illecito, ma non anche la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei confronti del proprietario del veicolo per intervenuta definizione della sua posizione, trattandosi di posizioni di responsabilità concorrente, e non solidale (quanto sopra, tuttavia, solo a condizione che le fattispecie oggetto dei due giudizi siano corrispondenti in tutti i loro elementi, e dunque che si tratti della medesima violazione. Nel caso di specie, invece, la sentenza invocata risulta emessa in diverso giudizio, promosso da altri opponenti ed avente ad oggetto differenti provvedimenti sanzionatori. Alla luce della diversità tra il rapporto oggetto del presente giudizio e quello oggetto della causa definita dalla decisione poc’anzi richiamata, non si configura alcun giudicato esterno sull’idoneità, o inidoneità, della segnaletica esistente nel luogo in questione ad una determinata data).
NDR: in tal senso Cass. n. 26345 del 19/11/2020 e n. 21000 del 29/10/2004.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 23.2.2023, n. 5624
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