Fermo amministrativo, impugnazione: azione ordinaria o opposizione esecutiva?

Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di misura a questa alternativa, a carattere puramente afflittiva poiché volta ad indurre il debitore all’adempimento, mentre la comunicazione preventiva di esso (il c.d. preavviso) è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore il credito fatto valere da soddisfare, senza essere inserito come tale nella sequenza procedimentale dell’espropriazione forzata. In ragione della testé descritta natura, l’impugnativa del fermo amministrativo – così come della relativa comunicazione preventiva – con cui si contesti il diritto a procedere all’iscrizione oppure si adducano vizi di regolarità formale dell’atto o del procedimento, configura un’ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, esulante dall’ambito delle controversie di opposizione esecutiva e si svolge nelle forme e con le modalità del processo a cognizione piena ed esauriente, non soggiacendo alle peculiari regole delle opposizioni esecutive, in primis al termine sancito, a pena di decadenza, dall’art. 617 c.p.c. (la gravata sentenza va dunque cassata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per una nuova valutazione circa la regolarità delle notificazioni delle cartelle presupposte al preavviso di fermo, da compiere considerando che, ove tali notifiche siano state effettuate mediante invio diretto, da parte dell’agente della riscossione, di lettere raccomandate con avviso di ricevimento ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica).

NDR: in argomento Cass. SU 22/07/2015 n. 15354, Cass. 27/11/2015 n. 24234, 17/07/2020 n. 15349, 21/09/2017 n. 22018, 25/02/2019 n. 5469, Cass. SU 27/04/2018 n. 10261, Cass. 08/04/2020 n. 7756, 30/09/2022, n. 28059, Cass. 28/02/2018 n. 4571, 7/12/2018 n. 31696, 04/07/2019 n. 18041 e 27/07/2022, n. 23473.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 21.2.2023, n. 5401

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