Qualora emerga che il guard-rail non abbia affatto assolto alla funzione di contenimento, cedendo rispetto all’impatto dell’auto, ed avendo comportato tale cedimento la caduta dell’auto nella scarpata adiacente, nel caso in cui non vi siano elementi che possano indurre a ritenere che la vettura abbia violato i limiti di velocità, sebbene il conducente abbia sì perso il controllo del veicolo, deve ritenersi che se il guard-rail non ha assolto alle funzioni ed esigenze di contenimento, tanto è imputabile alla Provincia ex art. 2051 c.c. custode del tratto stradale, con obbligo di assolvere ai relativi obblighi (posto che le barriere di specie non sono state posizionate alla idonea altezza e sono state infisse al suolo in maniera precaria; può quindi ritenersi che tali conseguenze siano imputabili alle condizioni del guard-rail).
Corte di Appello di Bari, sentenza del 20.4.2023, n. 633
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