In caso di incidente verificatosi per prevalente colpa del conducente che, guidando in stato di ebbrezza, abbia invaso la corsia di marcia in senso opposto costringendo l’altro conducente ad una manovra di emergenza comunque conclusasi con l’impatto dall’esito fatale, qualora quest’ultimo stesse conducendo la propria autovettura oltre i limiti di velocità, va affermato che questi si è posto in ogni caso come soggetto corresponsabile del relativo sinistro, anche se in misura causale del tutto inferiore rispetto al comportamento del primo, con comportamento che, seppur non idoneo ad interrompere del tutto il nesso di causa tra la condotta del primo conducente e l’evento dannoso, integra in ogni caso, ai sensi dell’art. 1227 c.c., primo comma, un concorso colposo nella causazione del danno. Posto infatti che ai sensi dell’art. 2054, comma 1, cod. civ. il conducente è responsabile dei danni cagionati dalla circolazione del veicolo “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” e, nel caso di scontro tra veicoli, “si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno”, incombe ad entrambe le parti l’onere di superare la presunzione di colpa, provando una condotta prudente e diligente nella fattispecie concreta (nella specie viene riconosciuta una corresponsabilità nella misura del 15%).
Tribunale di Milano, sentenza del 28.4.2023, n. 3425
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