Tra le condizioni di procedibilità dell’azione di risarcimento diretta verso l’assicuratore del danneggiato, l’art. 145, comma 2 codice delle assicurazioni private, prevede l’invio “per conoscenza” della richiesta di risarcimento all’assicuratore del danneggiante. L’invio per conoscenza, il decorso dei termini procedurali e l’invio formale della richiesta al proprio assicuratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono condizioni richieste a pena di improcedibilità della domanda giudiziale di risarcimento diretto. Sul punto va confermato che l’adempimento di tale formalità ha una sua propria funzione poiché, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, l’assicurazione è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime, ai sensi dell’art. 149, c. 3, C.d.A. Pertanto risulta del tutto coerente con la finalità della norma che al danneggiato, per conseguire tale effetto favorevole, certamente più oneroso per le assicurazioni, venga imposto il rispetto di alcune formalità. Così, la missiva di cui all’art. 5 D.P.R. 254/06 che le assicurazioni sono tenute a scambiarsi per prendere contatti tra di loro non può valere come atto equipollente all’invio della missiva “per conoscenza” da parte dell’assicurato danneggiato, perché la prima ha un contenuto più scarno rispetto a quella richiesta al danneggiato, accompagnata dalla descrizione della dinamica dell’incidente, in relazione alla quale l’assicuratore del danneggiante ha certamente interesse ad interloquire. L’interesse sotteso è infatti di incentivare gli oneri di collaborazione tra le parti in via preventiva e stragiudiziale, e così anche la regolazione dei rapporti tra le imprese medesime, ai fini della compressione del rischio di eccessivo e inutile contenzioso in materia di incidenti stradali. Una lettera inviata “per conoscenza” è sufficiente a mettere in moto il meccanismo che poi consente al danneggiato di intraprendere l’azione giudiziaria contro l’una o l’altra impresa di assicurazione. I due commi dell’art. 145 D.lgs. 209/2005 rendono chiaro il disegno del legislatore: chi opta per il risarcimento diretto in sede stragiudiziale, deve informare anche l’impresa debitrice con la lettera raccomandata; ma se rivelatasi infruttuosa la trattativa, la vittima decide di convenire in giudizio l’assicuratore del responsabile, quella lettera che gli era stata inviata per conoscenza sarà sufficiente a rendere proponibile la domanda.
NDR: in tal senso Cass. n. 5832 del 28 febbraio 2019.
Tribunale di Roma, sentenza del 26.4.2023, n. 6558
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