In caso di domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro provocato dall’improvviso attraversamento della strada da parte di un cane randagio va ricordato che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c., e non da quelle stabilite dall’art. 2052 c.c., sicché presuppone l’allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell’ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo. In particolare, non è possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell’ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, in mancanza della puntuale allegazione e della prova della condotta obbligatoria esigibile dall’ente e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria. Ciò posto, allorché l’erogazione del servizio di recupero e cattura dei cani randagi spetti alla ASL e la domanda risarcitoria sia fondata su un fatto che costituisce concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare, grava sull’ente l’onere di allegare e dimostrare di avervi dato compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa; solo ove questa prova venga fornita, spetterà al danneggiato allegare e dimostrare che, ad es., il servizio era stato approntato solo sulla carta, ma che in realtà non era operativo o aveva, nella fattispecie, funzionato male, perché vi erano state specifiche segnalazioni che non avevano avuto seguito (nel caso in questione nessuna prova ha fornito l’ASL, né ha specificamente dedotto alcunché sul punto, di essersi attivata per rintracciare cani randagi e catturarli e, dunque, per predisporre il servizio di recupero dei cani randagi, impostole dalla normativa regionale, nonostante la conclamata presenza nel Comune in questione di animali randagi.
NDR: in argomento Cass. 31957/2018, 18954/2017, 11591/2018, 9671/2020, 32884/2021e 9621/2022.
Corte di Appello Bari, sentenza del 24.4.2023, n. 672
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