Ristagno di acqua in strada: responsabile il Comune

Va confermato che incombe sull’ente lo specifico obbligo di manutenere le strade in modo tale da poter prevenire possibili incidenti. Anche la disattenzione attribuita al conducente, infatti, non è sufficiente di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Quest’ultima è infatti esclusa soltanto dal caso fortuito, intendendosi come tale un evento che praevideri non potest (fattispecie in tema di domanda risarcitoria proposta in conseguenza dei danni patiti a causa della presenza sulla strada di un ristagno di acqua profondo che non era stato visto dal conducente).

NDR: in tal senso Cass. n. 4035 del 16.2.2021.

Corte di Appello di Roma, sentenza del 19.4.2023, n. 2826

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