Sia che si applichi l’art. 2051 c.c., sia l’art. 2043 c.c., ai fini della determinazione della responsabilità del convenuto comune, il rilievo del nesso di causalità rimane invariato. Infatti, anche in presenza di insidia e trabocchetto, affinché la situazione di pericolo occulto (caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva e non prevedibilità soggettiva) possa costituire fonte di responsabilità, occorre l’accertamento dell’efficienza causale nella determinazione dell’evento dannoso: per dirla con la Corte, “in assenza del nesso di causalità non sussiste la responsabilità del Comune”.
NDR: in tal senso Cass. 2118/2022 e 999/2014.
Tribunale di Lecce, sentenza del 17.4.2023, n. 1144
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