Pagamento immediato, 60 centesimi in meno rispetto a quanto previsto, conseguenze

Il preverbale di accertamento (PA) è lo strumento con cui gli Agenti che rilevano una violazione del Codice della Strada in materia di sosta, comunicano immediatamente al trasgressore la violazione, dandogli così la facoltà – nei casi in cui non voglia contestare la sanzione e attendere la notifica del verbale di accertamento – di provvedere al pagamento “immediato” della sanzione pecuniaria, usufruendo della riduzione del 30% dell’importo minimo della sanzione senza aggravio di spese di accertamento e notifica; il pagamento in misura ridotta è previsto tra l’altro all’art. 202 del Codice della Strada, secondo cui, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie, il trasgressore è ammesso a pagare entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione una somma pari al minimo fissato dalle singole norme; tale somma è ridotta del 30% laddove il pagamento sia effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Ciò posto giova rilevare che, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 495/1992, c. 1, il pagamento in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice non ha valore di pagamento ai fini dell’estinzione dell’obbligazione e, in tali casi, la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell’obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo (nella specie dalla documentazione emerge che la somma pagata risultava insufficiente, in quanto di poco inferiore a quella dovuta: € 28.10 a fronte di un dovuto di € 28.70, ossia 60 centesimi in meno).

Tribunale di Roma, sentenza del 13.4.2023, n. 5976

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