Le dichiarazioni rilasciate nell’immediatezza del fatto, in quanto prossime all’evento, devono ritenersi più attendibili e genuine rispetto a quelle rilasciate a distanza di oltre tre anni dal sinistro laddove il tempo trascorso può avere evidentemente offuscato i ricordi del sinistro. In ordine alla loro efficacia probatoria deve rilevarsi che, pur non avendo efficacia di prova testimoniale non essendo state assunte nel presente giudizio, ben possono legittimamente essere poste a base del convincimento del giudice quali prove c.d. atipiche, in quanto idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti e non smentiti dal raffronto critico.
NDR: in tal senso Cass. 15027/2000.
Tribunale di Milano, sentenza del 13.4.2023, n. 2958
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno