Al riguardo, peraltro, è sufficiente richiamare quanto sostenuto dalla Suprema Corte secondo cui in tema di segnaletica stradale, la differenza di dimensioni del cartello installato rispetto a quelle normativamente prescritte, determina la illegittimità del segnale solo quando tale differenza sia tale da rendere il cartello inidoneo ad assolvere la funzione assegnatagli. Ne consegue che solo quando sussista siffatta concreta inidoneità alla funzione propria del segnale stradale possono sollevarsi le corrispondenti questioni afferenti la “disapplicazione” del provvedimento amministrativo incorporato nel segnale, ovvero la sussistenza, in capo all’autore, dell’elemento soggettivo della violazione; non certamente allorché venga in rilievo una differenza meramente formale, assolutamente inconferente rispetto alla funzione di rendere nota all’utente della strada la regola da osservare (ne deriva che, nella specie, eventuali violazioni delle prescrizioni devono essere imputate unicamente al singolo utente, il quale disattendeva il contenuto della segnaletica stradale in tema di ZTL).
NDR: in argomento Cass. n. 2763 del 23/03/1994, n. 9438 del 21/09/1998 e n. 18415 del 2006.
Tribunale di Bari, sentenza del 12.4.2023, n. 1297
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