L’azione diretta del trasportato nei confronti dell’assicurazione del proprio vettore ex art. 141, d.lgs. 209/2005 si applica anche nell’ipotesi di danno derivato al trasportato da sinistro senza scontro di veicoli. Orbene, se è vero che il citato art. 141 C.d.A. prevede l’azione, da parte del terzo trasportato, nei confronti dell’“…impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo…”, che risponde “…a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro…”, “…salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito…”, è altrettanto vero che sul trasportato grava la prova del fatto storico, ossia del fatto di aver subito lesioni mentre era trasportato sul mezzo condotto da un terzo.
NDR: in argomento Cass. 16181/2015 e 29276/2008, nonché Corte Cost. 205/2008 e 440/2008.
Tribunale di Roma, sentenza del 7.4.2023, n. 5726
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