Va confermato che ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 149, comma 1, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, egli resta gravato dall’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
NDR: in tal senso Cass. n. 18708 del 01/07/2021, n. 13703 del 31/05/2017 e n. 6193 del 18/03/2014.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 6.2.2023, n. 3581
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