ll conducente di un veicolo al quale spetti il diritto di precedenza, per andare esente da responsabilità deve, a sua volta, guidare nel rispetto di tutte le regole di prudenza e diligenza, come espressamente previste dagli artt. 140 c.d.s. (ai sensi del quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione), 141 c.d.s. (il quale impone di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza) e 145 c.d.s. (il quale espressamente prescrive che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione o intercettando la traiettoria di altro veicolo devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti). Ne consegue che, anche quando nella causazione del sinistro sia stata accertata la responsabilità in capo al soggetto che ha violato la normativa stradale, il giudice non è dispensato dal verificare la condotta di guida del conducente dell’altro veicolo coinvolto, potendo l’eventuale inosservanza delle regole della strada da parte del medesimo comportare l’affermazione di una colpa concorrente (nella fattispecie deve ritenersi che avendo il motociclista in concreto avvistato l’auto nell’atto di compiere la manovra di immissione nella opposta corsia, avrebbe dovuto adeguare la sua velocità di marcia alle condizioni e caratteristiche dei luoghi, se del caso anche arrestando il mezzo al fine di evitare l’urto).
NDR: in argomento Cass. 9528/2012 e 17985/2012.
Tribunale di Milano, sentenza del 23.3.2023, n. 2387
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