Tamponamento di un’auto in divieto di sosta: chi è responsabile?

Va confermata l’applicabilità delle norme di cui al D.lvo 209/05, anche nel caso di urto tra un’auto in movimento ed un’auto in sosta. Difatti, la circolazione stradale di cui all’art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto e di sosta del veicolo e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza e connesse alla fermata, sia rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per le quali può circolare sulla strada. Se dunque la circolazione comprende anche la sosta del veicolo negli spazi adibiti alla circolazione, non vi è motivo per escludere anche l’applicazione del D.lvo 209/05 nell’ipotesi di scontro tra un veicolo in movimento ed un veicolo in sosta su una strada adibita alla circolazione, come nel caso in esame.

Nel caso di tamponamento, la prova liberatoria consiste nella dimostrazione che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte non imputabile al conducente del veicolo che procedeva da tergo, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale (nel caso di specie, l’autovettura veniva lasciata in divieto di sosta, nella corsia di sinistra di una strada a due carreggiate e a senso unico di marcia, separate da spartitraffico rialzato. Sul lato sinistro della strada, era presente la linea di margine continua ed il divieto di sosta, mentre sul lato destro la linea di margine era discontinua in quanto era possibile accedere all’area di parcheggio a pettine ivi esistente; tale condotta ha costituito un ostacolo imprevedibile, stante la possibilità di parcheggiare l’autovettura negli appositi spazi presenti sulla destra. A ciò vanno aggiunte le condizioni di tempo e di luogo, che rendevano difficoltoso notare l’ostacolo ed evitare l’impatto e soprattutto l’assenza di segnalazione di veicolo in sosta vietata. Inoltre, la manovra di scarto tentata dal conducente al fine di evitare l’urto, è stata resa impossibile dal contestuale sopraggiungere di un veicolo sulla corsia alla sua destra, e l’avvistamento tempestivo e la frenata, sono state altresì impedite dalla manovra improvvisa effettuata dal veicolo che al momento dei fatti precedeva lo stesso, che svoltò verso destra, senza la dovuta segnalazione).

NDR: in senso conforme alla prima massima Cass. 3257/16 e 9948/22; alla seconda Cass. 8051/2016.

Tribunale di Roma, sentenza del 24.3.2023, n. 4796

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