Con riferimento alla domanda risarcitoria ordinaria ex art. 2054 c.c. nei confronti del conducente dell’investitore, domanda pacificamente cumulabile con l’azione diretta esperita ai sensi del codice delle assicurazioni private, quanto all’eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta ex art. 2947, II comma, c.c., va affermato che il disposto di cui all’art. 2947, III comma, c.c. trova applicazione allorquando il fatto sia considerato dalla legge come reato, quale, ad esempio, il reato di lesioni alla persona, e per tale reato sia prevista una prescrizione più lunga dei due anni. In questo caso all’azione civile si applicherà la prescrizione più lunga prevista ai fini penali. Al riguardo va precisato che per l’applicazione della prescrizione più lunga al diritto al risarcimento dei danni da sinistro stradale non è necessario che sia stata esercitata l’azione penale ma solo che sia astrattamente configurabile come reato e che il danno subito nel sinistro stradale sia collegato causalmente al reato, come effetto normale dell’evento anche come conseguenza mediata e indiretta. In particolare, quando uno stesso soggetto, in dipendenza del fatto-reato, abbia riportato in pari tempo, danni alla persona e danni alle cose, l’offeso dal reato può avvalersi del più lungo termine prescrizionale per esperire l’azione civile sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.
NDR: in senso conforme all’ultima parte della massima Cass. 16.6.1992 n. 7395, 2.3.1984 n. 1494 e 21.9.1979 n. 4869.
Tribunale di Milano, sentenza del 20.3.2023, n. 2238
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