Ritardo nel pagamento della sanzione, maggiorazione del 10% semestrale e interessi legali

In materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva. Va dunque confermato che in caso di ritardo nel pagamento della sanzione amministrativa, per il primo semestre sono dovuti gli interessi legali secondo i principi generali sulla fecondità delle obbligazioni pecuniarie, a prescindere da un’esplicita enunciazione del provvedimento sanzionatorio; non osta l’art. 27, comma 6, della l. n. 689 del 1981, che, prevedendo una maggiorazione assorbente degli interessi per il ritardo ultrasemestrale, persegue una finalità aggiuntiva di natura sanzionatoria e coercitiva.

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. 1 febbraio 2016, n. 1884 e alla seconda Cass. S.U. 15 giugno 2016, n. 12324.

Tribunale di Roma, sentenza del 20.3.2023, n. 4529

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