Affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all’estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest’ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l’amministrazione ne risponde ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.; per contro, ove l’amministrazione – sulla quale incombe il relativo onere – dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l’abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ. In particolare, il caso della macchia d’olio è emblematico della situazione consentendo di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode.
NDR: in tale senso Cass. 15042/08, 8157/09, 24529/09, 12695/10, 19728/2011, nonché 10643/2012.
Corte di Appello di Roma, sentenza del 16.3.2023, n. 1904
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