Si ritiene acclarata la responsabilità esclusiva del pedone (nella specie convenuto) nella causazione dell’incidente qualora l’attore, osservando una condotta di ordinaria diligenza, prudenza e perizia, non avrebbe in ogni caso potuto evitare l’impatto con il pedone, considerata, nella specie, l’imprevedibilità dell’attraversamento avvenuto quando la luce semaforica risultava rossa per il pedone e, invece, verde per il motociclista, e ciò anche in ragione della stretta vicinanza del pedone alla moto nei momenti precedenti l’impatto (nella specie, circa un metro) in ragione della circostanza che il pedone sbucò improvvisamente da dietro la sagoma del furgone fermo, interponendosi nella traiettoria di marcia della moto (è di tutta evidenza che, nella specie, data la repentinità del fatto e le modalità dello stesso, l’attore ha potuto compiere solo un’idonea manovra di emergenza, ovvero una rapida frenata, ma non potendo comunque evitare l’impatto).
Tribunale di Milano, sentenza del 13.3.2023, n. 1958
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