In tema di investimento stradale, al giudice non è preclusa l’indagine in ordine al concorso del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l’imprudenza della condotta del pedone stesso, la colpa di questo concorre, ai sensi dell’art. 1227 cod.civ., con quella presunta del conducente prevista dall’art. 2054, 1 comma, cod. civ. (nella specie il pedone, camminando ad una distanza oggettivamente prossima al transito veicolare, è indubbio che si sia venuta a trovare non solo in un posto oggettivamente pericoloso ma anche in un posto sbagliato, visto che percorreva quel tratto esterno della carreggiata nella stessa direzione dei veicoli nonostante esistesse sul lato opposto della strada un regolare marciapiede che correttamente avrebbe dovuto utilizzare).
NDR: in argomento Cass. 11873/2007.
Corte di Appello di Roma, sentenza del 9.3.2023, n. 1739
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