Trattandosi di opposizione ex art. 615, c. I, c.p.c. avverso cartella esattoriale, le regole in tema di competenza restano quelle dettate dal combinato disposto degli artt. 27 e 480, c. III, c.p.c., radicandosi, dunque, la competenza, in difetto di diversa elezione di residenza e domicilio in cartella, innanzi al Giudice di Pace del luogo della notificazione della cartella (caso di opposizione ex art. 615, c. I, c.p.c. proposta avverso cartella esattoriale, sul presupposto dell’omessa notifica del verbale di accertamento, contestato l’erroneità della decisione nella parte in cui il Giudice di Pace adito non abbia declinato la propria competenza in favore del Giudice di Pace del luogo della commessa infrazione, o, in alternativa, del Giudice di Pace competente in base al criterio del luogo di notificazione della cartella opposta).
Tribunale di Bari, sentenza del 10.3.2023, n. 871
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