La querela di falso – la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l’idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti – è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l’autore della falsificazione.
Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda avvalersi del documento per fondarvi una domanda o un’eccezione non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l’autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità (nella specie il ricorrente proponeva opposizione a un’ingiunzione di pagamento emessa dal Comune, deducendo che i verbali di accertamento di infrazione al Codice della Strada presupposto dell’ingiunzione stessa non gli fossero mai stati notificati e l’amministrazione comunale si costituiva contrastando la pretesa avversaria sulla base di documenti asseritamente attestanti l’intervenuta corretta notifica dei verbali de quibus; il ricorrente eccepiva la falsità di molte delle sottoscrizioni a sé riferite apposte agli avvisi di ricevimento relativi alla notificazione dei predetti verbali e, a fronte della manifestata volontà del Comune di avvalersene in ogni caso, lo stesso ricorrente li impugnava mezzo di querela di falso. L’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune, deducendo che le operazioni di notifica contestate erano state attuate da Poste Italiane e non da propri funzionari, deve quindi essere rigettata).
NDR: in tal senso Cass. 30.8.2007 n. 18323 e 17.7.2019 n. 19281.
Tribunale di Milano, sentenza del 9.3.2023, n. 1867
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