Posto che l’art. 2054 del codice civile stabilisce che “Il conducente di un veicolo…è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone … dalla circolazione del veicolo se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”, la prova liberatoria deve consistere nella prova di un comportamento idoneo ad escludere il nesso di causalità con il fatto lesivo, a cagione della imprevedibilità e della inevitabilità dell’evento (fattispecie in tema di danni a cose causate da autoarticolato che al momento dello scarico avrebbe causato il ribaltamento del rimorchio finito sullo scarico della fossa di ricezione del grano danneggiandola per mancato azionamento di tutti i dispositivi di sblocco delle sponde laterali).
Tribunale di Foggia, sentenza del 8.3.2023, n. 642
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