Si deve rilevare che l’assunto secondo cui le notifiche mediante consegna al portiere sarebbero nulle in mancanza dell’avviso di ricevimento, essendo insufficiente la mera spedizione, è infondato. Infatti, tale principio vale per la raccomandata contenente l’avviso di avvenuto deposito, spedita al destinatario in ipotesi di mancata consegna per irreperibilità c.d. “relativa”; non vale, viceversa, per la diversa ipotesi di consegna al portiere, per la quale la legge (cfr. art. 139 c.p.c.) prescrive l’invio di una raccomandata semplice: infatti, “nei casi di consegna a “persona diversa” vi può essere una ragionevole aspettativa che l’atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell’avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Diversamente nel caso della L. n. 890 del 1982, art. 8, (e dell’art. 140 c.p.c.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale). Ed è per tale, essenziale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall’agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l’affissione dell’avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.” (Fattispecie in tema di nullità delle notifiche dei vari verbali di accertamento: la parte aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di rigetto di appello contro sentenza del locale Giudice di Pace di accoglimento parziale di opposizione a cartella esattoriale su verbali di accertamento per infrazioni al C.d.S. In particolare, il Tribunale ha ritenuto rituale la notifica di dieci dei sedici verbali in relazione ai quali era stata avviata la procedura di riscossione).
NDR: in tal senso Cass. S.U. n. 10012 del 15/04/2021.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 23.1.2023, n. 1977
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno