Trattandosi di apparecchio che rileva il solo passaggio (nella specie in una ZTL) e non la velocità del veicolo non risulta necessaria alcuna taratura. Difatti, in tema di violazioni del codice della strada, il verbale di accertamento dell’inosservanza del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico a luce rossa è valido anche se non contiene l’attestazione della funzionalità del singolo strumento di rilevazione elettronica, la cui eventuale difformità rispetto ai requisiti previsti dal decreto di omologazione deve essere provata dall’opponente, atteso che elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria è la sola documentazione fotografica dell’infrazione rilevata con l’apparecchiatura omologata).
NDR: in tal senso Cass. n. 22191 del 20/10/2014.
Tribunale di Milano, sentenza del 23.2.2023, n. 1376
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno