Questo Giudice ritiene di conformarsi, perché perfettamente condivisibile, al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale ai fini della prova della notifica della cartella non è necessaria la produzione in giudizio dell’originale o della copia autentica della cartella essendo invece sufficiente la produzione o della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (nella specie veniva proposta opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. con riferimento a cartelle emesse dall’Agenzia delle Entrate Riscossione a seguito dell’omesso pagamento di verbali di violazione alle norme del Codice della Strada; l’opponente eccepiva l’omessa notifica degli atti presupposti).
NDR: in tal senso Cass. 20769/2021
Tribunale di Lecce, sentenza del 24.2.2023, n. 526
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