In caso di opposizione recuperatoria avverso la cartella esattoriale fondata sull’omessa o invalida notifica dell’ordinanza ingiunzione, emessa in esito a ricorso gerarchico avverso verbale di accertamento per infrazione al codice della strada, il ricorrente ha l’onere di dedurre, non soltanto la mancanza o l’invalidità della notificazione dell’ordinanza, atto presupposto su cui si basa la cartella, ma anche i vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria, dalla cui omessa deduzione consegue l’inammissibilità dell’opposizione.
NDR: in tal senso Cass. 10.2.2021 n. 3318.
Tribunale di Milano, sentenza del 14.2.2023, n. 1165
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