Con riferimento alla domanda di responsabilità a titolo extracontrattuale esercitata nei confronti del Comune e dell’Azienda Sanitaria Locale in relazione ai danni fisici e patrimoniali subìti in conseguenza di un incidente stradale avvenuto a causa di un cane vagante fuoriuscente dal lato della carreggiata, va affermato che ai fini di una statuizione di responsabilità a carico delle amministrazioni ai sensi dell’art. 2043 c.c. (non essendo richiamabile nel caso in esame la normativa di cui agli artt. 2051 e 2052 c.c.) è necessario accertare un concreto comportamento colposo, ovverosia il mancato adempimento di una condotta obbligatoria, ascrivibile ad una o ad entrambe le suddette, nonché la riconducibilità alle medesime, in termini di causalità omissiva, dell’evento dannoso lamentato. Ciò posto, nei confronti di ASL grava sull’attore l’onere di allegare e provare in modo puntuale e specifico che la struttura abbia omesso di intervenire mediante il servizio di cattura nonostante una richiesta di attivazione pervenuta alla stessa; riguardo al Comune (non essendo esigibile dall’ente un controllo continuo, diffuso e tempestivo su tutto il territorio comunale tanto da assicurare l’assenza in un determinato momento di animali vaganti in tutte le zone urbane ed extraurbane di competenza), è onere dell’istante dimostrare che il suddetto abbia omesso di vigilare e intervenire a fronte o di situazioni di diretta e immediata evidenza in considerazione della ubicazione centrale del luogo interessato o di avvistamenti anche in zone distanti dal centro abitato ma allo stesso già comunicati da terzi (autorità o privati).
NDR: in argomento Cass. 14 maggio 2018 n. 11591.
Tribunale di Lecce, sentenza del 21.2.2023, n. 490
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