La regola secondo cui il trasferimento dell’azione civile in sede penale comporta di diritto la rinuncia dell’attore al giudizio civile, che, di conseguenza, va dichiarato estinto anche di ufficio, postula che tra le due azioni vi sia identità di oggetto (eadem res) oltre che di soggetti (fattispecie in tema di azione nei confronti dell’impresa designata per il F.G.V.S., per la condanna in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza di sinistro stradale).
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 16.1.2023, n. 1087
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