In caso di domanda svolta nei confronti di più convenuti di cui alcuni rimasti contumaci, l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dal coobbligato solidale nei confronti del creditore comune, produce effetto anche a favore degli altri coobbligati convenuti “non eccipienti” nello stesso processo tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti di quest’ultimo possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore “eccipiente”, senza che assuma rilevanza la distinzione tra il coobbligato contumace e quello costituito che non abbia proposto l’eccezione ovvero l’abbia abbandonata, ipotesi tutte che non comportano rinuncia sostanziale alla prescrizione maturata e neppure rinuncia tacita all’azione di regresso verso il coobbligato “eccipiente” (ipotesi questa che ricorre nel caso di assicuratore della responsabilità civile automobilistica, coobbligato solidale con il responsabile del sinistro non costituitosi in giudizio).
NDR: per tale principio si veda Cass. 7987/2021, nonché 6934/2007, 12911/2014, 21937/17 e 17420/2019.
Tribunale di Roma, sentenza del 14.2.2023, n. 2504
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