In tema di tutela del terzo trasportato danneggiato da sinistro stradale, l’azione diretta prevista dall’art. 141 Cod. Ass. mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata – consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito – che si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile (nella specie, la compagnia attrice agiva affinché venisse dichiarato il diritto di rivalsa nei confronti delle convenute con riferimento al risarcimento dei danni fisici operato dall’assicurazione nei confronti del terzo trasportato in seguito a sinistro stradale; dal modello di constatazione amichevole redatto al momento del sinistro e firmato da entrambe le parti coinvolte, risulta che il conducente del veicolo assicurato con la compagnia di assicurazione parte attrice, su cui viaggiava il terzo trasportato, ha dichiarato di avere ragione nella causazione del sinistro, mentre l’altro conducente si è assunto la responsabilità del sinistro; bastano queste considerazioni perché sia dimostrata la circostanza che parte attrice, pagando quanto richiesto dal terzo trasportato con azione diretta, abbia diritto a rivalersi nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro).
NDR: in tal senso Cass. S.U. n. 35318 del 2022.
Tribunale di Roma, sentenza del 13.2.2023, n. 2340
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