In caso di mancata collisione, è innanzitutto onere del danneggiato fornire la dimostrazione della condotta anomala posta in essere dal conducente del veicolo e del nesso causale tra detta condotta ed il danno che ne è derivato, fornendo la prova di tutti gli elementi richiesti dall’art. 2043 c.c., non essendo la mera circolazione del veicolo di per sé sufficiente al riconoscimento delle pretese fatte valere.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 10.1.2023, n. 367
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