Qualora il pedone attraversi fuori dalle strisce pedonali, sebbene le stesse si trovino nelle immediate vicinanze dal punto in cui intraprenda l’attraversamento (nella specie 29 metri), nonché lo stesso abbia visto l’auto sopraggiungere (nella specie dalla distanza di 100 metri), omettendo quindi di dare la dovuta precedenza al veicolo in transito, deve ritenersi che con grave imprudenza, il pedone medesimo, pur avendo visto l’automobile e pur avendo la possibilità di utilizzare le strisce pedonali poco distanti, abbia iniziato l’attraversamento (senza verificare se la vettura stesse rallentando), violando così macroscopicamente il principio di autoresponsabilità che è tenuto ad osservare l’utente della strada. Dall’altro laro va affermato che per elidere del tutto la presunzione di (cor)responsabilità del conducente occorre che la condotta del pedone fosse imprevedibile (nella specie, la prossimità del locale notturno e la presenza di avventori all’esterno del suddetto locale, intenti a fumare, avrebbero dovuto indurre il conducente, che comunque viaggiava a velocità molto moderata, a prestare maggiore attenzione alla guida, potendo essere prevedibile che qualche pedone avrebbe potuto attraversare la strada senza avvalersi delle strisce pedonali; è vero che, in pieno orario notturno, poteva risultare difficile scorgere i pedoni avanzare tra i veicoli parcheggiati, tuttavia il tratto di strada in questione risultava pacificamente illuminato dall’impianto pubblico; ritiene quindi il Tribunale che la presunzione di responsabilità del conducente ai sensi dell’art. 2054 c.c. sia stata abbondantemente superata dal concorso di colpa del danneggiato, da ritenersi responsabile dell’occorso in misura prevalente, pari all’80%.).
NDR: rilevano i seguenti principi di diritto: “il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il Giudice si trovi a dover valutare e quantificare l’esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall’assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone; c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone” (Cass. 8663/2017; 24472/2014; 3964/2014); “l’anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista “iuris tantum” dall’art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell’obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del Codice della Strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore” (Cass. 24472/2014).
Tribunale di Lecce, sentenza del 7.2.2023, n. 332
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