In tema di segnaletica stradale, la differenza di dimensioni del cartello installato rispetto a quelle normativamente prescritte, determina la illegittimità del segnale solo quando tale differenza sia tale da rendere il cartello inidoneo ad assolvere la funzione assegnatagli. Ne consegue che solo quando sussista siffatta concreta inidoneità alla funzione propria del segnale stradale possono sollevarsi le corrispondenti questioni afferenti la “disapplicazione” del provvedimento amministrativo incorporato nel segnale, ovvero la sussistenza, in capo all’autore, dell’elemento soggettivo della violazione; non certamente allorché venga in rilievo una differenza meramente formale, assolutamente inconferente rispetto alla funzione di rendere nota all’utente della strada la regola da osservare. Ne deriva che eventuali violazioni delle prescrizioni devono essere imputate unicamente al singolo utente, che più o meno consapevolmente disattendeva in plurime occasioni il contenuto della segnaletica stradale installata e delle informazioni fornite nel lungo periodo di pre-esercizio, in assenza di qualsivoglia vulnus di legittimità del contegno amministrativo concretamente osservato della P.A. (Fattispecie in tema di violazione dell’art. 7, commi 9 e 14, C.d.S. per accesso in zona a traffico limitato, ZTL).
NDR: in tal senso Cass. n. 2763 del 1994, n. 9438 del 1998 e n. 18415 del 2006.
Tribunale di Bari, sentenza del 2.2.2023, n. 362
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