Precedenza di cortesia e obbligo di massima prudenza

L’art. 105 Codice Stradale impone l’obbligo di dare la precedenza a tutti i veicoli che percorrono la strada la cui circolazione è favorita dall’apposito segnale e che possono venirsi a trovare nell’area d’incrocio contemporaneamente al veicolo proveniente da una strada laterale. Nel caso in cui alcuni di tali veicoli non si avvalgano della precedenza, arrestandosi all’incrocio, per cortesia o per altri motivi, il cennato dovere, se viene meno rispetto ad essi, persiste nei confronti dei veicoli che non si sono arrestati e, pertanto, l’eventuale imprudenza del conducente che, in luogo di arrestarsi quando i veicoli che lo precedono si sono fermati, impegni ugualmente l’incrocio non esclude, per il conducente del veicolo proveniente dalla strada laterale, la violazione dell’obbligo di dare la precedenza, poiché quest’obbligo non sussiste soltanto a favore dei veicoli che si presentano, per primi, all’ incrocio, ma anche di quelli che li seguono. Ne consegue che il conducente, il quale si avvalga della situazione determinata dalla cortesia di altri guidatori che gli hanno dato la precedenza nell’attraversamento dell’incrocio, deve, pur sempre, tener conto della possibilità che altri si comportino in modo diverso ed è, quindi, tenuto a regolare la sua condotta di guida in modo da non recar danno a questi ultimi. Così, il conducente di un veicolo, per il solo fatto che goda del diritto di precedenza e ciò vale anche e ancor di più in relazione al conducente che si sia avvalso della cosiddetta precedenza di cortesia, non è esentato dall’obbligo di usare la dovuta attenzione anche in relazione ai pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada. In buona sostanza la ricezione di una precedenza di cortesia impone al conducente, comunque, di prestare la massima cautela (nella fattispecie in esame, nonostante la manovra fosse stata effettuata con una certa prudenza, quest’ultima difettò parzialmente in quanto la visuale coperta non assicurava il completamento senza pericolo della manovra stessa; sussiste peraltro una grave responsabilità della vittima del sinistro per la conclamata violazione dell’art. 148 C.d.S., avendo effettuato il sorpasso in una condizione di non piena visibilità dell’area di sorpasso, specificamente in area di incrocio, da destra, di veicolo fermo).

NDR: in senso conforme Cass. 3775/1975 e 7026/2022.

Corte di appello di Roma, sentenza del 31.1.2023, n. 703

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