Solo quando l’opponente deduca l’inesistenza della segnaletica, la prova contraria spetta all’Amministrazione, posto che l’esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l’opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui (fattispecie in tema di opposizione avverso verbale di accertamento per transito nella corsia riservata ai mezzi pubblici).
NDR: in tal senso Cass. n. 6242 del 21/06/1999, n. 9033 del 05/05/2016 e n. 23566 del 09/10/2017.
Tribunale di Roma, sentenza del 30.1.2023, n. 1461
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